Cosa dice l’Art. 204 del Codice della Strada?
L'automobilista che proponga un ricorso per una violazione del del Codice della Strada può affidarsi all’art. 204, che ne disciplina modalità e tempistiche.
In questo articolo
L’art. 204 del Codice della Strada disciplina l’esito del ricorso al prefetto. Come sappiamo, l’automobilista ha il diritto di proporre il verbale di contestazione di violazione di una norma dello stesso CdS (per sapere come si fa, potete leggere la nostra guida qui).
Leggi Anche: Cosa succede se mi revocano la patente? Posso fare ricorso?
ART. 204 DEL CODICE DELLA STRADA: L’ESITO DEL RICORSO AL PREFETTO
Quanto tempo ha il prefetto per decidere sul ricorso?
Una volta presentato il ricorso, il prefetto ha 90 giorni (decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore).
Prima di questo termine il prefetto deve aver:
- esaminato il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore (l’organo di polizia che ha accertato l’infrazione),
- esaminato il ricorso e i documenti allegati,
- sentito gli interessati che ne abbiano fatta richiesta.
Attenzione: i 120 giorni decorrono solo nel momento in cui gli atti giungono all’ufficio di prefettura. Questo significa che i tempi effettivi sono un po’ più lunghi:
- presentando il ricorso direttamente al prefetto, l’attesa effettiva è di 180 giorni dalla proposizione del ricorso (l’ufficio di prefettura ha 30 giorni dal ricevimento del ricorso per trasmetterlo all’organo accertatore, che a sua volta ha a disposizione 60 giorni di tempo per trasmettere gli atti di cui è in possesso al prefetto).
- presentando il ricorso all’organo accertatore i giorni di attesa sono solo 150 (60 perché l’ufficio preposto trasmetta i documenti al prefetto, dopodiché decorrono i 90 giorni dalla ricezione).
Che cosa succede se il prefetto accoglie il ricorso?
Nel caso in cui il prefetto accolga il ricorso, dovrà trasmettere la sua decisione all’ufficio o comando cui appartiene l’agente che ha accertato la violazione, dove viene comunicata l’ordinanza di archiviazione. Sarà lo stesso ufficio o comando a comunicare l’esito.
Si applica però anche la regola del “silenzio-assenso“: il ricorso quindi è da considerare accolto quando saranno passati i 90 giorni previsti senza che il prefetto abbia preso una decisione.
Che cosa succede se il prefetto rigetta il ricorso?
In caso di rigetto, il prefetto emetterà un’ingiunzione di pagamento, con un’ordinanza motivata, della sanzione amministrativa. Questa dovrà essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (ovvero dalla decisione del prefetto).
Una volta ricevuta l’ordinanza, l’automobilista dovrà pagare, entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto il provvedimento, una somma pari ad almeno il doppio del minimo edittale (quello previsto dalla legge) per ogni singola violazione a cui si aggiungono le spese di notifica.
Una piccola simulazione: nel caso in cui l’automobilista abbia fatto ricorso per una violazione del limite di velocità oltre i 10 km/h, ma entro i 40 km/h, oltre il limite consentito e questa sia stata rigettata. Il prefetto ordinerà di pagare almeno 338 euro (che corrisponde al doppio di 169 euro, che è la sanzione minima edittale), oltre alle spese di notifica. 30 giorni dopo l’ingiunzione diventa un titolo esecutivo e potrà quindi essere avviato un procedimento di esecuzione forzata nei confronti dell’automobilista inadempiente.
Posso contestare il ricorso rigettato?
Sì, contro il provvedimento del prefetto che non ha accolto il ricorso, si può ricorrere al Giudice di Pace. In questo caso la contestazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla ricezione dell’ingiunzione di pagamento (quindi prima che questa diventi un titolo esecutivo).
Al Giudice di pace si possono contestare sia le motivazioni del rigetto, sia riproporre i motivi del ricorso originario.
***
CONTINUA A LEGGERE SU FLEETMAGAZINE.COM
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram ufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.