Da poco al volante? Ecco quali sono i limiti di velocità e potenza per i neopatentati

Nell'articolo 117 del codice della strada vengono stabilite le limitazioni alla guida per i neopatentati entro i primi tre anni dal conseguimento del documento, ecco tutto quello che c'è da sapere.
In questo articolo
L’articolo 117 del Codice della Strada è quello che regola le limitazioni alla guida per i neopatentati riguardo velocità e potenza dell’auto ed è uno di quelli che ha subito le modifiche più profonde con la revisione del Codice voluta dal ministro Matteo Salvini con la legge n. 177 del 25 novembre 2024.
I limiti per i primi 3 anni dal conseguimento del titolo riguardano:
- velocità: 110 km/h in autostrada e 90 km/h su strade extraurbane principali;
- potenza: potenza specifica (tara) <75 kW/t, o 105 kW;
- tasso alcolemico: 0,0 g di alcol per litro di sangue (contenuto però nell’Art. 186 del Cds).
COSA DICE L’ARTICOLO 117 DEL CODICE DELLA STRADA?
L’art. 117 del CdS, quindi, obbliga i neopatentati a rispettare alcuni limiti nella guida: tali limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame, fino al termine imposto dalla legge, che è di tre anni.
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QUAL È IL LIMITE ALLA VELOCITÀ?
I neopatentati non possono andare oltre i 100 km/h in autostrada e oltre i 90 km/h sulle strade extraurbane principali per i primi 3 anni dalla data di conseguimento della patente.
QUAL È IL LIMITE DELLA POTENZA?
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW.
E se trasporto una persona invalida?
Le limitazioni relative alla potenza dell’autoveicolo condotto dal neopatentato, non si applicano se il mezzo è al servizio di una persona invalida.
In particolare, se il neopatentato disabile è in possesso del pass invalidi rilasciato dal Comune di residenza. Oppure, nel caso in cui il neopatentato non disabile ma accompagni un disabile (che, ovviamente, deve trovarsi a bordo del mezzo) in possesso del pass rilasciato dal Comune di residenza.
E se sto facendo scuola guida?
Ultimo caso di deroga alle limitazioni è quello in cui, muniti di foglio rosa, ci si metta alla guida per imparare, purché il neopatentato sia a fianco di una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, in funzione di istruttore.
Come so quanto è potente la mia auto?
La carta di circolazione dei veicoli deve riportare le indicazioni relative alla potenza massima e specifica. Per i veicoli di vecchia data è possibile individuare tali valori tramite specifici calcoli, oppure servendosi dei servizi dedicati su web.
VALE SOLO PER I NEOPATENTATI?
È bene ricordare che i limiti appena elencati si applicano a chi sia stata comminata la sanzione del divieto di conseguire la patente prima di un certo periodo di tempo, per aver esportato, importato, ricevuto, acquistato o detenuto, per uso personale, sostanze stupefacenti o psicotrope.
Lo stesso vale nel caso in cui la patente sia stata ottenuta dopo una revoca in quanto il conducente “ritorna neopatentato“.
LE SANZIONI
I titolari di patente B, rilasciata da meno di un anno, che guidano autoveicoli potenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da 160,00 a 641,00 euro e la sospensione della patente da 2 a 8 mesi.
I titolari di patente di guida A2, A, B1 o B, conseguita da meno di tre anni, che circolano alla guida di veicoli superando i limiti di velocità sopra elecati sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da 165 a 660 euro con sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi.
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COME CONTESTARE LA SANZIONE
Le sanzioni possono essere contestate impugnandole innanzi agli organi competenti. Il ricordo deve essere fatto entro 60 giorni al Prefetto o, in alternativa, non oltre 30 giorni dalla notifica del verbale di infrazione al Giudice di pace.
Con il ricorso puoi contestare sia la sanzione pecuniaria, chiedendo anche che venga sospesa quella accessoria (permettendo al neopatentato di continuare a guidare fino a quando non verrà emessa la decisione definitiva), sia solo la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
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