Cosa dice l’articolo 12 del codice della strada?
Qual è la competenza durante i controlli di polizia? A chi spettano? A rispondere è l'articolo 12 del codice della strada.
In questo articolo
L’articolo 12 del codice della strada è quello riguardante l’espletamento dei servizi di polizia stradale. A chi spettano?
Il presente codice prevede che spettino, in via principale, alla Polizia Stradale della Polizia di Stato, ma possono anche ricadere sull’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza.
E ancora ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale o municipale, nell’ambito del territorio di competenza, ai funzionari del Ministero dell’interno addetti, così come al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato.
COSA DICE L’ARTICOLO 12 DEL CODICE DELLA STRADA
L’articolo 12 del codice della strada individua i corpi a cui spetta l’esecuzione dei servizi di polizia stradale. Esiste però una gerarchia che il legislatore ha scelto per ordinare i soggetti, così da definire l’importanza degli stessi per l’espletamento delle funzioni affidate dal Codice.
Ricordiamo che i corpi previsti dall’articolo 12 del codice della strada sono:
- Polizia Stradale;
- Polizia di Stato;
- Arma dei carabinieri;
- Corpo della guardia di finanza;
- Corpi e servizi di polizia provinciale (nell’ambito del territorio di competenza);
- Corpi e servizi di polizia municipale (nell’ambito del territorio di competenza);
- funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
- Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, ormai individuati come Carabinieri forestali (nell’ambito delle funzioni di competenza);
- ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
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Come si diventa agenti qualificati
La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela, e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, solo dopo aver superato un esame di qualificazione. A stabilirlo è proprio il regolamento di esecuzione, che segnala anche chi, nei vari organi in esame, può accedere all’esame e qual è l’area di competenza dove poter svolgere gli accertamenti.
- Il personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell’A.N.A.S.;
- Il personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
- I dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
- Il personale dell’ Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;
- Il personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di comperenza.
- I militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di competenza.
Devono essere riconoscibili
Tutti questi soggetti, quando svolgono funzioni e servizi di polizia stradale devono essere riconoscibili, ovvero essere facilmente individuati tramite appositi segnali distintivi.
Quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale, devono quindi fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
E GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO?
Alle categorie già menzionate va aggiunta poi la figura degli “ausiliari del traffico”. Non esplicitamente previsti dal codice della strada, sono stati invece istituiti con una legge ad hoc che ha dato ai Comuni il potere di conferire “funzioni di polizia” ad altri soggetti.
Dare la possibilità a tali soggetti di affiancare la forza pubblica consente di sollevare la polizia stradale da un’incombenza, permettendo agli agenti di concentrarsi sull’attività di prevenzione e repressione dei comportamenti più pericolosi. Il personale di controllo addetto ad elevare multe per il mancato rispetto della regolamentazione dei parcheggi può anche essere gestito da società concessionarie.
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Operano solo sulle strisce blu
La Giurisprudenza però limita il loro potere, in virtù del fatto di non essere veri e propri organi previsti nel codice, e quindi si è occupano della sola sosta e delle strisce blu.
Quindi, le violazioni e le relative sanzioni non spettano al personale dipendente delle società concessionarie delle aree di parcheggio a pagamento, quando la sosta sia fuori dalle strisce blu o da segnaletica orizzontale che non comporti pregiudizio alla funzionalità delle aree riservate (come passi carrabili, stalli riservati, ecc).
Questi soggetti, come stabilito anche dalla Cassazione, non possono accertare violazioni a norme di comportamento commesse sulle zone della strada riservate che siano diverse da quelle relative alla sosta o all’abusiva circolazione sulle stesse.
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Verbale, contestazione, riconoscibilità
Avendo però valenza sanzionatoria, anche agli ausiliari del traffico si impone che all’accertamento consegua sempre la redazione di un verbale, permettendo così la relativa contestazione.
Tutti gli accertatori possono altresì chiedere l’esibizione dei documenti relativi al veicolo o al conducente che ha commesso la violazione e possono inoltre disporre l’applicazione delle misure accessorie legate alle violazioni contestate, e in particolare la rimozione e il blocco del veicolo.
Anche per gli ausiliari del traffico vale la necessità di immediata riconoscibilità, rendendo necessario che anche questi siano dotati una tessera di riconoscimento e uno specifico abbigliamento distintivo. (È però escluso l’utilizzo, sui veicoli degli ausiliari, il dispositivo a luce lampeggiante blu, che è riservato ai soli organi di polizia).
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