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Come e quando contestare la multa presa con l’autovelox

Come e quando contestare la multa presa con l’autovelox
Talvolta conviene rassegnarsi e pagare, ma se si è convinti di avere subito un'ingiustizia si può fare ricorso. Soprattutto se l'autovelox non è a norma o non è ben segnalato.

IN QUESTO ARTICOLO

Quando è possibile contestare la multa presa con l’autovelox? Le linee guida da seguire sono sostanzialmente due: l’autovelox deve sempre essere segnalato e deve essere omologato. La mancanza di questi requisiti rende impugnabile la multa.

AUTOVELOX NON BEN SEGNALATO

Non ci sono autovelox nascosti e pattuglie camuffate che compiono agguati: deve esserci sempre un’indicazione chiara della presenza di un autovelox fisso o mobile, tramite i cartelli classici oppure quelli luminosi.

 “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”.
Comma 6-bis articolo 142 del Codice della Strada

Questo significa che tanto per gli autovelox fissi quanto per quelli mobili, devono sempre essere soddisfatti contemporaneamente entrambi i requisiti:

  • la preventiva segnalazione della postazione
  • la visibilità della postazione

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Le distanze fra cartello di avviso e autovelox

La Cassazione ha stabilito che la distanza minima tra cartello ed autovelox deve essere di 400 metri. Vale anche la regola contraria: se il cartello è troppo distante (oltre i 4 km), la multa non è valida. Inoltre, l’autovelox non deve essere collocato in un punto particolarmente difficoltoso per gli automobilisti e che possa comprometterne la sicurezza. Anche in questo caso è possibile contestare la contravvenzione.

La multa per eccesso di velocità può essere impugnata anche se l’autovelox è installato dall’altra parte della carreggiata e l’autovelox è espressamente posizionato in un unico senso di marcia.

AUTOVELOX FISSO O MOBILE

Bisogna poi capire se l’autovelox è stato rilevato con autovelox fisso o mobile, perché seguono regole diverse.

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Nel caso di autovelox fisso i sistemi di rilevamento della velocità possono essere posizionati solo su determinate tipologie di strade e devono essere segnalati preventivamente. Nella fattispecie, solo in città  le rilevazioni possono avvenire in modo automatico e senza la presenza degli agenti, mentre  sulle strade urbane di scorrimento e sulle extraurbane secondarie la polizia deve rispettare una serie di vincoli, uno dei quali è la preventiva autorizzazione del Prefetto, altrimenti è tenuta a fermare l’automobilista.

Autovelox mobile, immagine della Polizia di Stato

Nel caso di autovelox mobile la presenza della pattuglia in prossimità dell’autovelox deve essere indicata tramite segnaletica posizionata a distanza di 80 metri sulle strade urbane e di 150 metri sulle strade extraurbane secondarie o urbane ad alto scorrimento. Attenzione: la presenza dell’avviso del controllo elettronico della velocità fisso è sufficiente a rendere valida la multa, anche se la rilevazione viene poi effettivamente effettuata da una pattuglia in postazione mobile.

AUTOVELOX NON OMOLOGATO

Altra alternativa per contestare una multa autovelox è leggere nel verbale di contestazione gli estremi dell’omologazione e della taratura periodica dell’apparecchiatura.

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Le apparecchiature di controllo della velocità devono assolutamente essere omologate dal Ministero dei Trasporti (non basta l’approvazione). Il verbale contiene tutti i dati relativi all’omologazione per cui il ricorrente può accedervi tranquillamente per valutarli.

COME FARE LA CONTESTAZIONE

Per non pagare la multa la contestazione del verbale può essere fatta:

  • al Prefetto (gratuitamente) entro 60 giorni dalla notifica. Opzione adatta nel caso la contestazione si basi su un consolidato orientamento in giurisprudenza. Il Prefetto che rigetta il ricorso ti condannerà a pagare la multa in misura piena (pari a circa il doppio), l’automobilista avrà la possibilità di rivolgersi al giudice di pace entro 30 giorni dal rigetto.
  • al Giudice di Pace entro 30 giorni. Se si decide di rivolgersi al Giudice di Pace è necessario pagare qualcosa (43 euro per le multe fino a 1.100 euro) ma i soldi saranno resi se si vince il ricorso. Si fa senza avvocato, inviando il ricorso anche con raccomandata alla cancelleria del giudice, partecipando alle varie udienze.

Il ricorso si considera accolto se l’automobilista multato non riceve alcuna risposta entro 180 giorni dalla data di invio all’organo accertatore oppure 210 giorni dalla data di invio al prefetto.

 

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