Con il patrocinio di

Conversione della patente estera: ecco tutto quello che devi sapere

Conversione della patente estera: ecco tutto quello che devi sapere
La conversione della patente estera è una procedura necessaria per tutti i cittadini originari di paesi non UE residenti in Italia da più di un anno: ecco tutti i documenti che servono, e le procedure da seguire

IN QUESTO ARTICOLO

Se hai conseguito la licenza di guida in un paese straniero, ma ora vivi in Italia,  dovrai richiedere la conversione della patente estera, che consiste nel sostituire il tuo documento di guida originale con quello italiano.

Procedura piuttosto semplice, sappiamo però che la burocrazia italiana può essere asfissiante. Ecco quindi un articolo in cui spieghiamo tutti i passaggi, divisi per coloro che provengono dagli stati UE e per coloro che invece sono fuori da UE e spazio economico europeo.

La procedura in sé non è difficile, ma come al solito districarsi nell’annosa burocrazia italica può essere estraniante. In questo articolo, quindi, inseriremo tutti i passaggi da fare seguendo tutte le casistiche, dagli Stati comunitari a quelli non appartenenti né all’Unione Europea, né allo Spazio Economico Europeo.

Leggi Anche: Che cosa fare in caso di incidente all’estero?

QUANDO VA FATTA LA CONVERSIONE DELLA PATENTE ESTERA?

La prima domanda che forse ti sarai fatto è se dovrai risostenere tutti gli esami. Prima di andare nel panico inutilmente, capiamo però quando è necessario effettuare la conversione della patente estera andando a leggere che cosa stabilisce il Codice della Strada sulla circolazione con licenze di guida non europee.

La risposta è data dall’articolo 135 del DL 30/4/1992, n. 285, il quale stabilisce che: “i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno“.

La tua patente o permesso di guida rilasciato da uno Stato estero è quindi valida anche in Italia fino a un anno di residenza, a patto che:

  • La validità sia riconosciuta prima di tutto nello Stato di origine;
  • Ci sia una traduzione ufficiale in italiano, qualora i documenti non siano conformi ai modelli stabiliti dalle convenzioni internazionali;
  • Il conducente, appunto, deve essere nel Bel Paese da meno di un anno.

Se, invece, sei residente in Italia da più di un anno, devi fare riferimento all’articolo successivo, il 136 del Codice della Strada, e soprattutto distinguere la conversione di una licenza di guida rilasciata da membri della Comunità europea da quella non comunitaria.

Leggi Anche: L’UE dà ragione ai “furbi” della targa estera?

CONVERSIONE DELLA PATENTE COMUNITARIA

Per i cittadini UE è molto semplice, in quanto la patente di guida rilasciata da Paesi appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo è equiparata alla patente di guida italiana.

Il conducente può circolare con la sua patente di guida comunitaria fino alla scadenza prevista dalle norme dell’Unione Europea contenute nell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CEE. Al termine della validità è però necessario richiedere la conversione della patente presso un Ufficio della Motorizzazione Civile.

I proprietari di una patente di guida comunitaria con residenza in Italia possono ottenere la licenza di guida italiana di pari categorie per le quali è valida la loro patente originale, senza dover sostenere nessun esame di idoneità (art. 121 del Codice della Strada). In seguito alla conversione, la patente estera viene ritirata e rimandata allo Stato UE che l’ha rilasciata.

Qualora la patente comunitaria sia senza scadenza, o con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme UE, la conversione dovrà essere fatta dopo due anni dall’ottenimento della residenza nel Bel Paese. 

Leggi Anche: Cosa devi sapere per guidare all’estero con la tua auto?

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per richiedere la conversione della patente estera rilasciata da uno Stato UE, devi presentare i seguenti documenti all’Ufficio della Motorizzazione Civile:

  • Domanda su modello TT2112;
  • Ricevuta di pagamento di un bollettino di € 10,20 sul c/c 9001 e di un bollettino di € 32,00 sul c/c 4028;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza o Certificato di residenza storico;
  • Certificato medico in bollo da € 16,00 con foto non antecedente a tre mesi e relativa fotocopia (solo se la patente è in scadenza, scaduta o ha una validità superiore alle norme UE);
  • 2 foto uguali in formato tessera, di cui una autenticata;
  • Patente estera sia in originale in corso di validità, sia in fotocopia fronte-retro;
  • Documento di riconoscimento in originale e in fotocopia;
  • Codice Fiscale in originale e in fotocopia;

Leggi Anche: Quanto è potente la nostra patente?

LA CONVERSIONE DELLA PATENTE ESTERA NON COMUNITARIA

Come detto, se possiedi una patente estera non comunitaria puoi guidare in Italia fino a un anno dall’acquisizione della residenza nel Bel Paese. Al termine di questo periodo, devi procedere con la conversione. 

Bada bene che questo è possibile solo se lo Stato non UE che ha rilasciato la licenza ha sottoscritto degli accordi di reciprocità con l’Italia, come quelli presenti nel seguente elenco:

  • Albania (rinnovato il 12 luglio 2021 per 5 anni fino al 12 luglio 2026);
  • Argentina;
  • Giappone;
  • Marocco;
  • Moldova;
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di Corea (Corea del Sud);
  • Repubblica di San Marino;
  • Svizzera (rinnovato il 13 maggio 2021);
  • Ucraina (rinnovato il 20 luglio 2021 e valido fino al 20 luglio 2026);

Altri Stati esteri rilasciano patenti convertibili in Italia solo per determinate categorie di cittadini:

  • Canada (Personale consolare e diplomatico);
  • Cile (Personale diplomatico e familiari);
  • USA (Personale diplomatico e familiari);
  • Zambia (Cittadini in missione governativa e familiari);

Leggi Anche: Le migliori app per viaggiare

DEVO SOSTENERE ESAMI?

In due casi, è possibile effettuare la conversione della patente estera senza esami. La prima eventualità è quando la licenza estera è stata conseguita prima di ottenere la residenza in Italia; la seconda se il titolare della patente è residente nel Bel Paese da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Dopo quattro anni, quindi, sarà necessario sostenere l’esame di revisione. Evidenziamo inoltre che non è possibile effettuare la conversione di una patente estera ottenuta per conversione di altre licenze non convertibili in Italia.

Leggi Anche: Come si legge la patente? Il significato di tutte le voci

LA DOCUMENTAZIONE

Di seguito, la documentazione da presentare all’Ufficio della Motorizzazione Civile:

  • Domanda su modello TT2112;
  • Ricevuta di pagamento di un bollettino di € 10,20 su c/c 9001 e di un bollettino di € 32,00 su c/c 4028;
  • Patente posseduta in originale e in fotocopia fronte-retro;
  • 2 foto uguale in formato tessera, di cui una autenticata;
  • Certificato medico in bollo da € 16,00 con foto non antecedente a tre mesi e relativa fotocopia;
  • In alcuni casi è richiesta la traduzione giurata del documento di guida.

***

CONTINUA A LEGGERE SU FLEETMAGAZINE.COM

Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram ufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.

Abbiamo parlato di:
Patente di guida
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato

Con la newsletter di Fleet Magazine ricevi anteprime, news e approfondimenti dal mondo della Mobilità

Condividi
Leggi anche

CASE AUTOMOBILISTICHE