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La guida pratica alla classificazione dei veicoli

La guida pratica alla classificazione dei veicoli
L'Art. 47 del Codice della Strada abbina a una specifica categoria e al rispettivo codice alfanumerico internazionale i veicoli autorizzati a circolare.

IN QUESTO ARTICOLO

La classificazione dei veicoli, non solo quelli più classici a due e a quattro ruote, è contenuta nell’Art. 47 del Codice della Strada (qui il testo completo): si danno per la precisione dodici raggruppamenti, elencati a seguire un codice alfabetico progressivo. Noi oggi ci soffermeremo particolarmente sui veicoli sub g) – ossia gli autoveicoli – e sub i) – rimorchi, nonché su quelli sub e) e sub f) – ciclomotori e motoveicoli.

Leggi Anche: Che cosa dice l’Art. 80 del Codice della Strada

Per completezza, riportiamo velocemente anche le altre voci:

  • veicoli a braccia (a);
  • veicoli a trazione animale (b);
  • velocipedi (c);
  • slitte (d);
  • filoveicoli (h);
  • macchine agricole (l);
  • macchine operatrici (m);
  • veicoli con caratteristiche atipiche (n).

CHE COSA DICE L’ART. 47 DEL CODICE DELLA STRADA?

Bisogna innanzitutto osservare che la distinzione primaria evidenziata dalla norma sotto esame ruota intorno alla presenza del motore

Leggi Anche: Che cosa dice l’Art. 82 del Codice della Strada

Tutti i mezzi di cui in elenco a due – e quattro ruote, compresi quelli a trazione elettrica fornita attraverso le aste di captazione sul tetto agganciate ai cavi della corrente (filocarro per le merci e filobus per le persone), i rimorchi e i cosiddetti veicoli “atipici”, sono soggetti a una categorizzazione valida in tutto il mondo.

ART. 47 DEL CODICE DELLA STRADA: AUTOVEICOLI

Per gli autoveicoli, ossia i mezzi sub g), distinguiamo, con riferimento alla destinazione d’uso, tra quelli adibiti al trasporto di persone e al trasporto di cose. Nel primo caso abbiamo:

  • M: per i veicoli con almeno 4 ruote;
  • M1: per i veicoli con capienza a bordo max 8+1 (conducente);
  • M2: per i veicoli con capienza a bordo > 8 posti e massa massima entro le 5 t;
  • M3: per i veicoli con capienza a bordo > 8 posti e massa massima oltre le 5 t.

Quando ci spostiamo sul trasporto delle merci, la classificazione osservata è la seguente:

  • N: per i veicoli con almeno 4 ruote;
  • N1: per i veicoli con massa massima entro le 3,5 t;
  • N2: per i veicoli con massa massima > 3,5 t ma non > 12 t;
  • N3: per i veicoli con massa massima > 12 t.

ART. 47 DEL CODICE DELLA STRADA: RIMORCHI

Nel caso dei rimorchi è la massa complessiva a rappresentare l’elemento distintivo utile per una corretta attribuzione del codice alfanumerico internazionale. Abbiamo infatti:

  • O: rimorchi e semirimorchi;
  • O1: massa massima entro 0,75 t;
  • O2: massa massima tra 0,76 t e 3,5 t;
  • O3: massa massima tra 3,6 t e 10 t;
  • O4: massa massima > 10 t.

ART. 47 DEL CDS: CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

Concludiamo la disanima della norma in oggetto passando ai veicoli a due-tre ruote, contraddistinti dalla lettera L (non c’è corrispondenza con l’elenco che apre l’Art. 47 del Codice della Strada).

La classificazione relativa a quest’area vede:

  • L1e: veicoli a due ruote – con cilindrata entro i 50 ccvelocità max 45 km/h;
  • L2e: stesse condizioni di cui sopra, ma riferite a veicoli a tre ruote;
  • L3e: a differenza di quelli di categoria L1e, questi veicoli hanno cilindrata > 50 cc e velocità max > 45 km/h;
  • L4e + L5e: anche qui il riferimento è ai veicoli di categoria L2e, ma con cilindrata > 50 cc e velocità max > 45 km/h. Ancora: nel primo caso le tre ruote sono asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, simmetriche nel secondo caso;
  • L6e: quadricicli leggeri, con massa a vuoto < 350 kg (massa delle batterie esclusa in caso di EV) – velocità max < o = a 45 km/h – cilindrata < oppure = a 50 centimetri cubi. Nel caso di altri motori a combustione interna o di quelli elettrici, la potenza massima netta deve essere < oppure = a 4kW;
  • L7e: quadricicli con massa a vuoto < oppure = a 400 kg (che diventano 550 kg in caso di trasporto merci), sempre escluse le batterie, e con potenza massima netta del motore < oppure = a 15 kW.

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