Cosa dice l’Art. 176 del Codice della Strada?
All'art. 176 del Codice della strada sono contenuti divieti e obblighi riguardanti la circolazione su autostrade e strade extraurbane.
In questo articolo
- Art. 176 del Codice della Strada: i divieti su autostrade e strade extraurbane
- I divieti
- Esenzioni ai divieti
- Gli obblighi
- Quando ci si può fermare secondo l'art. 176 del Codice della strada?
- Come comportarsi in caso di ingorghi
- Fermarsi in situazioni di emergenza
- Fermarsi di notte
- Il triangolo
- Il pagamento del pedaggio
- Le sanzioni previste dall'art. 176 del Codice della strada
L’articolo 176 del Codice della Strada disciplina il comportamento degli automobilisti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
In particolare, nell’art. 176 del Codice della strada sono contenuti tutta una serie di divieti e obblighi – per esempio sull’uso delle corsie di sosta d’emergenza, sulla retromarcia, sul cambio di corsia – dalla cui violazione dipendono multe anche molto salate.
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Art. 176 del Codice della Strada: i divieti su autostrade e strade extraurbane
I divieti
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane è vietato:
- invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi
- percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
- effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza (fanno ovviamente eccezione le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio);
- circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
- circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata;
- sulle autostrade a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci con massa a pieno carico oltre le 5 t e ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 metri di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata (la prima e la seconda corsia da destra);
- è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
Esenzioni ai divieti
I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostrada, in servizio (ovvero in situazione di soccorso o lavori) e muniti di specifica autorizzazione, autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze con dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante, sono esentati dal divieto di:
- effettuare la manovra di inversione del senso di marcia;
- effettuare la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
- effettuare il traino dei veicoli in avaria;
- attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali, purchè muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
Tutte queste manovre devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela e sul mezzo devono essere tenuto in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
Allo stesso modo, il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
Gli obblighi
L’art. a76 del Codice della strada prevede anche alcuni obblighi:
- impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia,
- dare precedenza ai veicoli in circolazione sulla corsia di marcia quando ci si immette nel flusso del traffico;
- impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
- segnalare tempestivamente nei modi indicati nell’art. 154 il cambiamento di corsia.
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Quando ci si può fermare secondo l’art. 176 del Codice della strada?
Come comportarsi in caso di ingorghi
Se ci si dovesse trovare “tappati” in una coda è bene ricordare che, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra, in modo da lasciare un varco libero ai soccorsi o alle forze dell’ordine.
Attenzione: in effetti – contrariamente a quanto detto poco sopra – è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza, ma al solo fine di uscire dall’autostrada in caso di ingorgo. In questo caso si potrà occupare la corsia di emergenza per la circolazione a partire dal cartello di preavviso di uscita, ovvero a cinquecento metri dallo svincolo.
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Fermarsi in situazioni di emergenza
La sosta d’emergenza non deve protrarsi oltre le tre ore, in ogni caso non deve eccedere il tempo strettamente necessario per risolvere il problema, o chiamare i soccorsi. In caso si sosti (anche sulla corsia d’emergenza) per un tempo più lungo il veicolo potrebbe essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è possibile fermarsi solo in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad un guasto che ci impedisce di continuare la marcia. Anche in questi casi il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, in mancanza di questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
Fermarsi di notte
Durante la sosta e la fermata di notte, quindi con visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione e le quattro frecce.
Il triangolo
Se non è presente la corsia per la sosta di emergenza o una piazzola d’emergenza, 100 metri dietro il veicolo fermo deve essere posto l’apposito segnale mobile (il triangolo d’emergenza).
Il pagamento del pedaggio
Sulle autostrade e strade dove è previsto il pagamento di un pedaggio, questo potrà essere effettuato mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere, secondo le modalità e le tariffe vigenti.
Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto.
L’automobilista o motociclista sprovvisto del titolo di entrata dovrà corrispondere un pedaggio pari alla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. L’utente comunque ha diritto di dare prova della stazione di entrata.
Le sanzioni previste dall’art. 176 del Codice della strada
Secondo l’art. 176 del Codice della strada chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonchè per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.
La circolazione sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione comporta una sanzione da € 173 a € 694 ed è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito dopo la prenotazione per la visita di revisione.
Chiunque inverta il senso di marcia e attraversi lo spartitraffico è punito con la sanzione amministrativa da € 2.046 a € 8.186 con sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Chi invece percorra la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.
Per la violazione di tutte le altre disposizioni dell’art. 176 del Codice della Strada si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
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