Cosa dice l’Art. 7 del Codice della Strada?
L'articolo 7 del codice della strada stabilisce tutto ciò che i comuni possono decidere in materia di regolamentazione del traffico nei centri abitati, dalle limitazioni alla circolazione fino alle zone a traffico limitato e aree pedonali, oltre - ovviamente - alle aree di sosta e i parcheggi a pagamento
In questo articolo
L’Articolo 7 del codice della strada è inserito nel Titolo I (Disposizioni generali), stabilisce la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e assegna agli enti comunali e territoriali competenza in materia di limitazioni alla circolazione, blocchi del traffico, Zone a Traffico Limitato e gestione di parcheggi e aree di sosta negli spazi cittadini.
ART 7 DEL CDS: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
All’interno del proprio territorio comunale, con apposita ordinanza i sindaci possono stabilire limitazioni o blocchi al traffico nel centro abitato, in modo parziale (limitato a una particolare categoria di veicoli o ad una determinata classe ambientale) o totale, come strumento di prevenzione nei confronti dell’inquinamento e tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
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La decisione di sospendere la circolazione dei veicoli nei centri abitati non può prescindere da comprovate esigenze o emergenze per la salute pubblica, e deve essere presa conformemente alle direttive impartite dal ministero dei trasporti e da quello dell’ambiente. Allo stesso modo, i comuni possono adottare i provvedimenti facenti riferimento all’Art 6 del codice della strada, ossia tutte le limitazioni al traffico decise dal prefetto a causa di possibili pericoli di ordine pubblico e sicurezza, a causa di manifestazioni socio-politiche.
Per facilitare il trasporto pubblico, il comune può anche riservare alcune corsie espressamente a tram, autobus, filobus e taxi.
Deroghe
In alcuni casi speciali, il comune può concedere deroghe ai blocchi del traffico, assegnando permessi alla circolazione qualora sussistano effettive necessità.
Precedenze e Stop
Sono sempre i comuni, stando al Comma 1b dell’Art 7 del CDS, a stabilire nel proprio territorio l’obbligo di precedenza o stop in strade, tratti di strade o incroci che presentano condizioni particolari, tali da rendere necessaria una maggiore attenzione al momento di immettersi nella corsia.
REGOLAMENTAZIONE DEI PARCHEGGI
Gran parte dell’Articolo 7 del codice della strada è dedicata alla regolamentazione dei parcheggi nei centri abitati. Il comune, attraverso la consueta ordinanza del sindaco, decreta gli spazi adibiti ai parcheggi a pagamento, riserva limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
- dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
- dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento;
- dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
- dei veicoli elettrici;
- dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
- dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
Le aree destinate al parcheggio devono essere fuori della carreggiata, e non devono in alcun modo intralciare il traffico o compromettere la circolazione delle vetture.
Parcheggio a pagamento
Gli spazi destinati alla sosta a pagamento vengono deliberati dalla giunta comunale, la quale fissa le tariffe per il parcheggio e si assicura la riscossione tramite dispositivi di controllo di durata della sosta. Le caratteristiche, l’installazione e la manutenzione dei parcometri sono stabilite tramite decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Generalmente, questi parcheggi sono riconoscibili dalle caratteristiche strisce blu.
I profitti ricavati dai parcheggi a pagamento devono essere destinati dal comune alla gestione e manutenzione delle aree di sosta e – se necessario – alla creazione di ulteriori parcheggi, oltre che al potenziamento dei trasporti pubblici e allo sviluppo in generale della mobilità urbana.
I comuni sono anche tenuti, per ogni spazio destinato a parcheggi a pagamento, alla installazione nelle vicinanze di una adeguata area di sosta non soggetta a parcometro o controllo sulla durata della sosta. Questo obbligo non sussiste nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali.
Divieto di sosta
Il divieto di sosta, se non regolamentato diversamente da appositi cartelli, deve intendersi dalle 8 alle 20 dei giorni feriali. Anche in questo caso, come per la circolazione, possono essere emesse deroghe particolari per veicoli delle forze dell’ordine, personale sanitario nello svolgimento del proprio lavoro e persone con disabilità munite di contrassegno speciale.
ZONE A TRAFFICO LIMITATO
Su deliberazione della giunta, i comuni possono delimitare aree pedonali o zone a traffico limitato, a causa dell’impatto che una massiccia circolazione di automobili potrebbe avere sulla salute dei cittadini o sul patrimonio culturale e ambientale di quella parte di territorio urbano.
I sindaci, pertanto, hanno la facoltà di vietare o limitare l’ingresso nelle ZTL ai veicoli a motore (o con una determinata classe ambientale particolarmente inquinante) o, in alternativa, consentirne l’accesso previo pagamento di un pedaggio. Questo è il caso, per esempio, della famosa Area C di Milano.
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In queste particolari zone, sono concesse deroghe alla circolazione e alla sosta per i cittadini residenti al loro interno, ai quali vengono dedicati spazi riservati per il parcheggio, liberi o a pagamento.
ART. 7 SANZIONI E MULTE
Le multe per chi contravviene all’Articolo 7 del codice della strada sono varie, e dipendono dalla gravità e dal tipo di infrazione commessa.
Chiunque venga sorpreso a circolare durante un blocco del traffico verrà sanzionato con una multa da 84 a 335 €. Nel caso in cui il conducente fosse a bordo di un veicolo appartenente, dal punto di vista delle emissioni inquinanti, ad una categoria inferiore a quelle che possono liberamente circolare, la contravvenzione varia dai 163 ai 658 €.
Se recidivo nell’arco di due anni, il proprietario del mezzo subirà una sospensione della patente fino a 30 giorni.
Chiunque violi gli altri punti dell’art 7 cds, è tenuto al pagamento di una somma variabile tra 41 e 168 €. Naturalmente, il cittadino avrà diritto allo sconto del 30% se provvederà al saldo entro 5 giorni dalla notificazione del verbale.
Per sapere di più: Leggi l’articolo nella sua interezza.
La violazione delle corsie riservate ai mezzi pubblici o l’ingresso non consentito nelle ZTL e nelle aree pedonali (una delle multe più frequenti nell’autonoleggio) “costa” una cifra compresa tra gli 80 e i 323 euro.
In caso di sosta vietata prolungata, la sanzione può essere reiterata ogni 24 ore a partire dal primo accertamento. Se si tratta di un’area di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa varia dai 25 ai 99 €.
Ai parcheggiatori abusivi, al netto del fatto che tale attività costituisce reato, la sanzione comminata è compresa tra i 771 e i 3101 €, cifra che, nel caso in cui nell’organizzazione illecita siano coinvolti anche minori, sale da 2000 a 7000 €. L’illecito, in questa situazione, è anche di tipo penale, con possibile condanna da 6 mesi a 1 anno di reclusione. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche la confisca delle somme percepite.
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